A cura dell’avv. Riccardo Salomone

(Foro di Torino)

 

Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2541

 

Un medico veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale in ordine al delitto di omicidio colposo perché, nella qualità di direttore della Divisione di Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Cardiologia, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in violazione dei protocolli di buona prassi di organizzazione del lavoro in U.T.I.C. cagionava il decesso di un paziente. Precisamente, veniva contestato di aver omesso di verificare, al momento del trasloco dell’U.T.I.C. presso la nuova struttura, che il mantenimento della precedente turnazione di tre infermieri professionali complessivi (non adeguato alla nuova logistica del reparto, dove uno dei tre infermieri si sarebbe trovato in locali diversi dell’U.T.I.C. e materialmente impossibilitato al controllo dell’apparecchiatura di monitoraggio) comportava la formale scomparsa della funzione di controllo dal piano di lavoro, nonché il sostanziale impedimento della stessa nelle occasioni in cui gli infermieri professionali presenti in U.T.I.C. fossero stati completamente assorbiti dalle incombenze ordinarie e straordinarie del reparto. Veniva, altresì, contestato di aver omesso di vigilare, in occasione della contemporanea installazione del nuovo impianto di monitoraggio Philips, sulla esaustività della formazione del personale addetto al reparto in merito alle modalità di utilizzo delle apparecchiature telemetriche in dotazione all’Unità di Terapia sub-intensiva, nonché sul corretto e sufficiente livello di apprendimento raggiunto da ciascuno con particolare riferimento ai comandi di sospensione/riattivazione degli allarmi sonori e alla loro visualizzazione in video.

Era così accaduto che a un soggetto, ricoverato prima in U.T.I.C. e passato poi in unità sub-intensiva, veniva applicato l’apparecchio telemetrico n. 1 che, a tale momento, aveva gli allarmi sonori sospesi in configurazione “tempo indeterminato” e perché necessitanti di riattivazione manuale, mai avvenuta nonostante la comparsa delle reattive segnalazioni sul monitor centrale; pertanto al momento della crisi di fibrillazione ventricolare che colpiva il paziente – non segnalata dagli allarmi sospesi ma regolarmente segnalata dal monitor centrale peraltro privo di vigilanza trovandosi le due IP e il medico in servizio impegnate in altre due necessarie attività e perciò impedite al controllo dei monitor – il personale non veniva tempestivamente allertato, omettendosi infine l’intervento terapeutico risolutivo della crisi con conseguente exitus del paziente.

Ora, secondo la Cassazione, attesa la separazione delle competenze fra medico e infermiere, non sussiste un obbligo a carico del primario a formare e a verificare le competenze del personale infermieristico. L’infermiere, infatti, non è “ausiliario del medico”, ma “professionista sanitario” e assume responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico.

Seguirà un approfondimento sui contenuti della sentenza.