Il tempo necessario all’infermiere per indossare e togliersi la propria divisa di lavoro deve essere autonomamente retribuito? Di fornire una risposta si è dovuta occupare la Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Cass. civ., sez. VI, 8/6/2016, n. 11755).
Un’infermiera aveva infatti citato in giudizio l’Azienda Sanitaria presso la quale lavorava, chiedendo che il tempo impiegato per la vestizione e svestizione, venti minuti circa che in parte eccedevano il normale orario lavorativo, fosse oggetto di retribuzione aggiuntiva rispetto al salario percepito in virtù del contratto di lavoro. Tribunale e Corte d’Appello avevano respinto la domanda in fatto, rilevando che tale attività era sempre stata compiuta all’interno dell’orario di lavoro, poiché l’infermiera registrava la propria presenza prima di indossare la divisa e timbrava l’uscita solo dopo essersi cambiata.
L’infermiera non aveva neanche fornito la prova che le fosse stato richiesto di entrare in anticipo rispetto al turno di servizio e/o uscire in ritardo per poter indossare gli abiti da lavoro, pertanto gli scostamenti (minimi) tra l’ora di fine turno e quella in cui effettivamente timbrava il cartellino erano da attribuire ad una sua autonoma condotta.
Nonostante la soccombenza nei primi due gradi di giudizio, la dipendente ha adito la Corte di Cassazione, che però ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in toto la validità della ricostruzione fattuale così come operata da Tribunale e Corte d’Appello; la Suprema Corte ha altresì aggiunto che, secondo consolidata giurisprudenza, all’interno del rapporto di lavoro si distinguono una fase c.d. finale e una c.d. preparatoria, quest’ultima relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali. Ne consegue che “il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da una etero direzione. In difetto di direttive specifiche in tal senso l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo”.
Avv. Raffaele La Placa.