Oggi tutti i contratti assicurativi che garantiscono la Responsabilità Civile Professionale specificano che la polizza “opera in claims made”.

Con tale espressione si intende precisare che ai fini della operatività della polizza assicurativa, il momento in cui si verifica il sinistro è quello in cui viene presentata una richiesta di risarcimento per i danni che siano conseguenza di un comportamento professionale compiuto colposamente.

Ad esempio: se un infermiere libero professionista sbagliasse la somministrazione dei farmaci ad un paziente e quest’ultimo subisse dei danni da tale errore, ai fini assicurativi e per la denuncia del sinistro, il momento in cui si verifica il danno non è quello in cui è stata fatta la somministrazione ma quello in cui l’infermiere riceve la richiesta di risarcimento per i danni conseguenti  all’errore compiuto.

Oltre alla richiesta di risarcimento, nelle polizze vengono citate anche altre circostanze (spesso elencate nella definizione di “richiesta di risarcimento”): ad esempio, il ricevimento di un avviso di garanzia; la costituzione di parte civile in un procedimento penale; ogni altra comunicazione inviata all’assicurato nella quale un terzo dichiari di ritenerlo responsabile dei danni subiti a seguito di una sua prestazione professionale.

E’, inoltre, importante sottolineare che la clausola che prevede il funzionamento della polizza con il sistema “claims made” è considerata vessatoria e, pertanto, deve essere approvata specificatamente

 

RETROATTIVITA’

La clausola “claims made” prevede sempre che la polizza operi solo per le richieste di risarcimento che siano presentate durante il periodo di validità della polizza. Se il fatto da cui origina il danno è stato compiuto durante l’operatività della polizza non ci sono problemi. Se il fatto dannoso è stato realizzato precedentemente, occorre che la polizza preveda una sua operatività anche retroattiva rispetto al momento in cui essa è stata stipulata.

Riprendendo ,infatti, l’esempio già utilizzato relativo alla errata somministrazione di farmaci da parte di un infermiere, immaginiamo che questa polizza sia stata firmata il 1 gennaio del 2016.

Ora, se l’azione da cui origina il danno è stata compiuta dal 1 gennaio ad oggi non sussistono problemi. Se la somministrazione di farmaco è stata fatta il 5 maggio del 2014 occorrerà andare a vedere cosa dice la polizza in merito alla retroattività: se la polizza prevede 2 anni di retroattività la polizza opera; se la polizza non prevede retroattività o la prevede di durata inferiore, la polizza non coprirà quel danno.

Essendo una clausola che estende l’operatività delle polizze assicurative, la retroattività viene descritta in vario modo e, in alcuni casi, con furberie: soprattutto quando le polizze non sono controllate da associazioni che rappresentano i professionisti sanitari. Il risultato è quello di “dare l’impressione” che sia prevista una determinata operatività della polizza ma, in realtà, si prevedono modalità e condizioni che ne impediscono l’operatività.

Nel caso della Convenzione Promesa, abbiamo formulato una retroattività della polizza di 5 anni: una retroattività vera e chiaramente descritta.