REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per le Marche

com­posta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Giorgione                                Presidente

Dott.ssa Teresa Bica                                                  Consigliere

Dott. Gaetano Berretta                                              Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.21579 del registro di segreteria ad istanza della Procura Regionale per le Marche contro il Signor:

ZOPPI Ivan, nato a Chiaravalle (AN) il 13 aprile 1979, residente a Camerata Picena (AN) nella Via Giuseppe Di Vittorio n.23, non costituito in giudizio;

Visto l’atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2014, con l’assistenza del segretario d’udienza, dott.ssa Milena Posanzini, il Consigliere relatore dott. Gaetano Berretta e il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale prof. Maurizio Mirabella.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in segreteria il 31 maggio 2013, la Procura Regionale per le Marche ha convenuto in giudizio il Sig. ZOPPI Ivan, infermiere professionale in servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi e G. Salesi” di Ancona per sentirlo condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 44.539,14, assertivamente cagionato all’amministrazione di appartenenza a seguito dell’intervenuto svolgimento di attività libero – professionale esterna in carenza dei presupposti di legge e, significativamente, in assenza di autorizzazione preventiva.

La vicenda illecita risulta portata a conoscenza dell’organo requirente dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Ancona (comunicazione del 7 settembre 2010) ed è stata successivamente delineata nei suoi elementi costitutivi attraverso specifica attività istruttoria delegata dalla Procura Regionale al medesimo Comando dell’Arma dei Carabinieri.

Secondo quanto esposto nell’atto di citazione il convenuto ZOPPI Ivan, in servizio presso il richiamato ente sanitario con decorrenza febbraio 2004, avrebbe svolto attività professionale esterna non autorizzata nel periodo temporale compreso tra il giugno 2008 e il gennaio 2010 nonostante i vincoli negoziali correlati alla prestazione lavorativa non lo consentissero. Il lavoratore, che svolgeva l’attività lavorativa in regime “part – time”, era infatti tenuto ad assicurare prestazioni in favore dell’ente pubblico di appartenenza in misura pari al 66% del carico ordinario e tale circostanza non consentiva prestazioni extra – moenia (che sarebbero state per contro ammesse, qualora autorizzate, se il regime “part – time” avesse comportato prestazioni inferiori al 50% del debito lavorativo ordinario).

Secondo la prospettazione accusatoria tale evidenza avrebbe pertanto reso illecite le attività esterne svolte dal convenuto ZOPPI, titolare di partita i.v.a., presso le seguenti strutture sanitarie private:

1)     Periodo giugno 2008 – novembre 2008: Casa di Riposo Zaffiro Ancona S.r.l..

2)     Periodo settembre 2008: Casa di Riposo Zaffiro Montesicuro S.r.l..

3)     Periodo giugno 2008 – gennaio 2010: Casa di Riposo Zaffiro San Lorenzo S.r.l..

Il comportamento del Sig. ZOPPI risulterebbe inoltre aggravato dal fatto che l’attività esterna, in taluni specifici casi, sarebbe stata svolta nonostante il medesimo giorno il medesimo Sig. ZOPPI risultasse assente per malattia presso l’ente ospedaliero di appartenenza. A seguito degli accertamenti investigativi la pratica fraudolenta si sarebbe ripetuta, nel periodo giugno 2008 – gennaio 2010, per 11 giornate lavorative.

L’organo requirente ha infine evidenziato che il convenuto ZOPPI Ivan risulta denunciato in sede penale per il reato, tra gli altri, di truffa aggravata (comunicazioni di notizia di reato del giugno e del luglio 2010) e che nei suoi confronti risulta essere stato promosso un procedimento disciplinare definito con l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 30 giorni.

La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale si articola su tre distinte voci di danno erariale.

1)     Un danno diretto pari alla differenza tra quanto concretamente percepito dal lavoratore a titolo di retribuzione (part – time 66%) e quanto sarebbe stato liquidato in costanza di un rapporto part – time al 50%, tale da consentire lo svolgimento di prestazioni libero professionali esterne (euro 5.427,39).

2)     Un danno diretto pari a quanto concretamente liquidato in favore del lavoratore nelle 11 giornate nelle quali la prestazione lavorativa non è stata resa per malattia o infortunio, risultati insussistenti (euro 774,75).

3)     Una terza voce di danno erariale direttamente connessa ai rigori di cui all’art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 (a mente del quale – in caso di svolgimento di attività esterna retribuita senza autorizzazione preventiva – il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere incamerato dall’amministrazione di appartenenza del dipendente) e quantificata in misura pari alle retribuzioni percepite dal Sig. ZOPPI – nel periodo oggetto di contestazione – dai datori di lavoro privati presso i quali è stata resa la prestazione esterna (euro 38.337,00).

Per complessivi euro 44.539,14.

A sostegno dell’assunto attoreo la Procura Regionale ha richiamato sia le norme di legge, sia le norme contrattuali di categoria che regolano il rapporto lavorativo e richiedono il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza comportamentale (in particolare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che il convenuto di era impegnato a rispettare – nella versione del novembre 2000 – all’atto dell’assunzione in servizio).

La Procura Regionale ha inoltre richiamato, a sostegno della prospettazione accusatoria, i precedenti giurisprudenziali del Giudice Contabile nella subiecta materia e, in particolare, alcuni pronunciamenti resi recentemente da questa Sezione Giurisdizionale.

Con specifico riferimento all’attualità del credito azionato in giudizio la Procura Regionale ha riferito che l’ente sanitario danneggiato ha comunicato, con nota dell’agosto 2013, di aver iniziato a recuperare in via di autotutela, direttamente dal Sig. ZOPPI Ivan, le somme dovute per l’intervenuta violazione del precetto contenuto nel richiamato art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001. Questa circostanza, secondo l’assunto di parte attrice, non determinerebbe tuttavia alcun ostacolo all’esercizio dell’azione diresponsabilità amministrativo – contabile, atteso che il recupero del “quantum debeatur” sarebbe stato articolato in pagamenti rateali dilazionati sino al 2039 e che il nocumento al patrimonio dell’ente risulta invero attuale e perseguibile, come confermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

In conclusione l’organo requirente ha domandato la condanna del Sig. ZOPPI Ivan al pagamento della complessiva somma di euro 44.539,14, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio in favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi e G. Salesi”, con addebito a titolo di dolo.

Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale in data 5 giugno 2013 il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza del 19 febbraio 2014.

Il convenuto ZOPPI, che aveva svolto deduzioni difensive successivamente al ricevimento dell’invito a dedurre (puntualmente analizzate e confutate dall’organo requirente nell’atto di citazione) non risulta costituito in giudizio.

All’udienza odierna il Procuratore Regionale ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta costituita in giudizio.

Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, segnatamente la relata di notificazione dell’atto di citazione al Sig. ZOPPI Ivan, emerge che il contraddittorio processuale è stato validamente incardinato.

La notificazione dell’atto di citazione è infatti regolarmente intervenuta in termini sia presso la residenza del convenuto (a mezzo servizio postale – notificazione perfezionata in data 8 agosto 2013), sia presso lo studio legale dell’Avv. Giovanna Tomassoni in Ancona (notificazione perfezionata il 18 luglio 2013) dove il medesimo convenuto aveva eletto domicilio all’atto del deposito, presso la Procura Regionale in data 27 marzo 2013, delle deduzioni difensive conseguenti all’invito notificatogli in data 26 febbraio 2013.

  1.  In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito, può essere affrontato il merito della controversia.

La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale nei confronti del Sig. ZOPPI Ivan è fondata.

2.1. La documentazione contenuta nel fascicolo processuale depositato in giudizio dall’organo requirente fornisce ampia dimostrazione:

a)      del fatto che il Sig. Zoppi Ivan ha concretamente svolto attività libero professionale presso le strutture sanitarie per anziani Zaffiro Montesicuro S.r.l., Zaffiro San Lorenzo S.r.l. e Zaffiro Ancona S.r.l. nel periodo giugno 2008 – gennaio 2010 e che tale attività sia stata svolta – senza autorizzazione – parallelamente allo svolgimento dell’attività lavorativa ordinaria presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi e G. Salesi” (in regime di part – time con carico pari al 66% di quello ordinario – cfr., sul punto la comunicazione di notizia di reato depositata dall’Arma dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Pesaro in data 1 luglio 2010, pag.7 e le risultanze del procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione, nei confronti del dipendente ZOPPI, della sanzione della sospensione dal servizio per 30 giorni).

b)     del fatto che a seguito dello svolgimento della predetta attività libero professionale il Sig. Zoppi ha percepito emolumenti per euro 38.337,00 (cfr., sul punto, la nota dell’Arma dei Carabinieri depositata presso la Procura Regionale in data 2 marzo 2011, pag.11 e, in particolare, la documentazione relativa alla fatturazione delle prestazioni contenuta nell’allegato n.6).

c)      del fatto che nelle date 18 giugno, 19 giugno e 31 ottobre del 2008 e nelle date 27 marzo, 31 marzo, 1 aprile, 9 maggio, 15 maggio, 17 maggio, 7 novembre e 11 dicembre del 2009 il convenuto ZOPPI è risultato assente per malattia ovvero per infortunio presso l’ente di appartenenza ed ha tuttavia avuto modo di svolgere l’attività libero professionale presso le strutture private. Si veda, sul punto, la puntuale ricostruzione contenuta nella succitata nota istruttoria del 2 marzo 2011 e nella documentazione trasmessa dall’ente ospedaliero all’Arma dei Carabinieri in data 30 dicembre 2010 (in merito alle assenze per malattia del Sig. ZOPPI), da incrociare con la documentazione acquisita in data 14 gennaio 2011 direttamente presso il Gruppo Zaffiro – Residenze per anziani (in merito alla presenza del medesimo Sig. ZOPPI presso le residenze protette).

2.2. Il Sig. ZOPPI Ivan, nel periodo temporale giugno 2008 – gennaio 2010) ha violato l’obbligo di servizio – direttamente connesso al suo status di dipendente pubblico – che gli imponeva di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente presso l’ente ospedaliero di appartenenza. Segnatamente l’art.53, comma 1, D.Lgs. n.165/2001 (originariamente art.58, D.Lgs. n.29/1993) nel suo combinato disposto con l’art.1, commi 56 e seguenti. La normativa richiamata è infatti chiarissima nel consentire lo svolgimento attività esterne da parte del pubblico dipendente (con esclusione degli appartenenti al personale militare, a quello delle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) soltanto nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia stato ammesso in regime di part – time con un’articolazione della prestazioni in misura inferiore al 50% del debito lavorativo ordinario.

Il Sig. ZOPPI ha inoltre svolto l’attività esterna senza autorizzazione, in violazione della norma contenuta nell’art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001, a mente della quale “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza….”

Particolarmente grave risulta infine la violazione, da parte del convenuto ZOPPI, dei doveri di fedeltà e lealtà che per primi informano lo status di pubblico dipendente per aver dichiarato di versare in condizioni inabilitanti al lavoro al fine di essere esentato dallo svolgimento dell’attività ordinaria (e percepire i relativi emolumenti) ed al contempo aver svolto invece l’attività libero – professionale per la quale veniva regolarmente retribuito.

2.3. Accertata l’intervenuta violazione degli obblighi di servizio, il Collegio procede all’analisi delle voci risarcitorie oggetto della domanda formulata dalla Procura Regionale.

2.3.1. Con riguardo alla prima voce di danno, direttamente connessa alla violazione dell’obbligo di svolgere esclusivamente l’attività lavorativa presso l’ente di appartenenza – quantificata nella differenza tra quanto concretamente percepito dal lavoratore a titolo di retribuzione (part – time 66%) e quanto sarebbe stato liquidato in costanza di un rapporto part – time al 50%, tale da consentire lo svolgimento di prestazioni libero professionali esterne, la Procura Regionale ha puntualmente indicato, sulla base della documentazione versata in atti, l’ammontare degli emolumenti percepiti ed ha correttamente indicato la differenza salariale nella somma di euro 5.427,39.

Il Collegio ritiene che il danno erariale contestato sia stato effettivamente arrecato e debba essere riconosciuto nella misura indicata dall’organo requirente. Si evidenzia che l’ordinamento, per il tramite delle richiamate norme imperative, ha tracciato una linea netta di demarcazione tra il carico lavorativo compatibile e quello incompatibile con lo svolgimento di attività esterne, con la conseguenza che in costanza di lavoro extra moenia risulta privo di valido sostegno causale la prestazione lavorativa ordinaria che ecceda il carico del 50%. Gli emolumenti percepiti dal Sig. ZOPPI Ivan in eccesso rispetto a quelli ammissibili con il parallelo lavoro esterno devono essere pertanto qualificati pregiudizio erariale ai danni dell’ente ospedaliero di appartenenza.

2.3.2. Con riguardo alla seconda voce di danno, relativa a quanto concretamente liquidato in favore del lavoratore nelle 11 giornate nelle quali la prestazione lavorativa non è stata resa per malattia o infortunio, risultati insussistenti (euro 774,75), il Collegio ritiene che sussistano pienamente i presupposti oggettivi del pregiudizio erariale, direttamente connessi al sopravvenuto accertamento sostanziale dell’inesistenza del presupposto che legittimava l’erogazione salariale. La somma di euro 774,75 deve tuttavia essere riquantificata in euro 650,79 in considerazione del fatto che per la porzione relativa al 16% la medesima somma risulta già computata nella prima voce di danno.

2.3.3. La terza voce di danno è direttamente connessa ai rigori di cui all’art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001, a mente del quale “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

L’art.1, comma 42, Legge n.190/2012 ha introdotto il comma 7-bis all’impianto normativo e ha sancito che “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Alla luce degli svolgimenti fattuali e del chiaro rigore normativo, la somma di euro 38.337,00 deve essere qualificata danno erariale ed addebitata al dipendente ZOPPI Ivan.

  1.  La Procura Regionale ha infine dato conto della circostanza che l’ente sanitario danneggiato, con nota dell’agosto 2013, ha comunicato di aver iniziato a recuperare in via di autotutela, direttamente dal Sig. ZOPPI Ivan, le somme dovute per l’intervenuta violazione del precetto contenuto nel richiamato art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001.

Il pregiudizio erariale risultava attuale alla data del deposito dell’atto di citazione e risulterà necessariamente attuale sino al momento in cui il pregiudizio non risulti concretamente ripianato per il tramite dell’incameramento sostanziale di una pari somma di denaro. La giurisprudenza della Corte dei conti risulta assolutamente univoca e costante in tal senso (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sez. Campania, 13.03.2008, n.696; Sez. Emilia Romagna, 20.08.2007, n.685; id., Sez. I Centrale,03.04.2003, n.116/A).

Degli eventuali versamenti “medio tempore” intervenuti dovrà necessariamente tenersi conto in sede esecutiva, in applicazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale.

In conclusione si ravvisano in capo al Sig. ZOPPI Ivan pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi e G. Salesi”, quantificato complessivamente in euro 5.427,39 + euro 650,79 + euro 38.337,00 = euro 44.415,18:

a)      il rapporto d’impiego e/o di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;

b)                 il nesso di causalità tra l’evento lesivo e il comportamento doloso posto in essere;

c)      l’elemento soggettivo del dolo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando,

Condanna

Il Sig. ZOPPI Ivan per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi e G. Salesi”, della somma di euro 44.415,18. La somma, da intendersi già rivalutata, sarà gravata di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino all’effettivo soddisfo.

Condanna, infine, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 776,73 (settecentosettantasei/73)

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2014.

    L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

F.to(Dott. Gaetano Berretta)            F.to(Dott.ssa Anna Maria Giorgione)

Depositata in Segreteria il 14/04/2014

Il Direttore della Segreteria

F.to (Dott.ssa Raffaella Omicioli)