Il Tar del Lazio dice sì agli ambulatori infermieristici See&Treat. Respinto il ricorso dell’Ordine dei Medici di Roma.
Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dell’Ordine dei medici di Roma, con cui si era richiesto, nel 2015, l’annullamento della determinazione n. 384 del 20 marzo 2015 dell’Asl RM C, che aveva disposto la “Attivazione ambulatori infermieristici sul modello anglosassone See&Treat”.

La fattispecie. Il See&Treat è stato creato per occuparsi di problematiche cliniche c.d. minori, tali da non richiedere accertamenti diagnostici e strumentali propri del pronto soccorso, con un evidente fine deflazionistico in relazione all’utenza dei Pronto Soccorso. La Regione Lazio nell’ambito del Piano strategico aziendale 2014-2016 ha ritenuto di “attivare una rete di Ambulatori Infermieristici caratterizzati dalla presenza di personale con tale qualifica…Ambulatori sui quali far convergere le urgenze minori i c.d. codici bianchi, allo scopo di deflazionare le presente nei Pronto Soccorso cittadini, di diminuire i tempi di attesa, a volte molti lunghi”, il tutto anche all’evidente fine di disincentivare il ricorso all’automedicazione che non sempre risulta funzionale alla soluzione del problema del paziente.

I motivi dell’impugnazione. Le ragioni del ricorso si fondavano sulle seguenti censure:
– l’assenza, né vicinanza, di medici agli ambulatori infermieristici;
– il fatto che con il modello See&Treat risultano delegate alla diagnosi e alla cura degli infermieri alcune complicate patologie di competenza esclusiva dei medici, quali ferite, emorragia sottocongiuntivale, trauma della mano e del piede, contusioni minori, ustioni minori;
– il fatto che il medico non può ratificare a posteriori il giudizio valutativo e poi terapeutico eseguito dall’infermiere, perché la legge lo ritiene responsabile solo degli atti compiuti sotto la sua supervisione. Sul punto l’ Omceo Roma giunge addirittura ad ipotizzare l’esistenza del reato di falso ideologico.

La soluzione adottata dal TAR Lazio. I rilievi mossi con il ricorso sono stati tutti respinti dal Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza 10411/2016. Nel particolare il TAR ha statuito che:
– al servizio See&Treat l’utenza accede dopo l’obbligatorio passaggio per il “triage”, svolto, come è noto, da personale infermieristico che ha il compito di “definire la priorità di cura sulla base delle necessità fisiche, di sviluppo psicosociali, sulla base di fattori che determinano il ricorso alle cure e compatibilmente con l’andamento del flusso interno della struttura”. Da tale funzione preliminare, non contestata nel ricorso, i giudici amministrativi fanno discendere in capo al personale infermieristico quella competenza e responsabilità delle scelte di cura che viene viceversa contestata dall’Ordine Provinciale dei Medici di Roma;
– per altro verso la responsabilità degli infermieri risulta confermata financo dalla Cassazione penale, che ha statuito che anche “l’infermiere del pronto soccorso adibito ad attribuire i codici di priorità “c.d. triage”), risponde di omicidio colposo qualora il paziente muoia per un ritardato intervento indotto da una sottovalutazione dell’urgenza del caso” (Cass. Penale, sezione IV, 1 ottobre 2014, n. 11601);
– la competenza degli infermieri in ordine alle cure dovute al paziente, discende dal disposto dell’art. 1 della legge 251/2000 per cui: “gli operatori delle professioni sanitarie…svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia, della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché degli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”;
– non si rinvengono nella fattispecie gli estremi del falso ideologico da parte del medico tenuto a ratificare ex post l’operato dell’infermiere in considerazione del fatto che il medico del Pronto Soccorso è sempre in contatto in via telematica con il servizio See&Treat e che pertanto sussiste pur sempre una supervisione diretta, costante e contemporanea all’intervento infermieristico;
– agli infermieri non risulta attribuita alcuna funzione di diagnosi della malattia, come si desume dallo stesso atto impugnato, dove “non si parla mai di tale funzione, ma esclusivamente di “discriminazione iniziale fra casi urgenti e non urgenti” a similitudine di quanto effettuato nel triage di un Pronto Soccorso “ordinario” e di cura dei c.d. codici bianchi in base all’elenco delle patologie minori individuate a priori della stessa delibera”.

In conclusione, si può affermare che il TAR Lazio abbia acclarato che gli infermieri sono formati adeguatamente, hanno esperienza, capacità ed conseguente livello di responsabilità, anche penale nel caso, e che pertanto il modello di assistenza negli ambulatori infermieristici See&Treat, previsto nel Lazio, non solo è lecito, ma serve a migliorare il servizio, accorciare le liste di attesa e soddisfare con più efficienza i bisogni dei cittadini.

Avv. Raffaele La Placa Avv. David Teppati