A cura dell’avv. Riccardo Salomone (Foro di Torino).
(Cass. pen., Sez. VI, 28 aprile 2017, n. 20281)

La Corte d’appello di Lecce confermava l’affermazione di responsabilità di E.A. e L.I. in relazione al reato di abusivo esercizio di una professione[1], pronunciata dal Tribunale di Brindisi.

L’accertamento nasceva da un controllo presso le palestre gestite dai ricorrenti, eseguito dalla Guardia di Finanza, nel corso del quale erano state reperite schede di alimentazione personalizzate redatte per i frequentatori dei centri, che davano origine alla contestazione, in quanto nessuno dei titolari delle strutture era in possesso del titolo abilitativo di medico dietista o biologo, ritenuto necessario per tale tipo di prestazioni.

Proponeva ricorso per cassazione la difesa di E. e L.

Richiamata in fatto la circostanza che nel corso del sopralluogo presso i centri gestiti dagli interessati vennero reperite plurime schede alimentari personalizzate, con indicazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente sottoposto a valutazione, espresso diario alimentare con limitazione temporale di validità di tali indicazioni e previsione di revisione delle prescrizioni alle date indicate, la Corte di cassazione ha in via preliminare escluso la lettura riduttiva degli eventi, lì dove i ricorrenti rivendicavano l’elargizione di generici consigli alimentari, rientranti nello svolgimento di un’attività di educazione alimentare, posto che la natura particolareggiata e personale delle opposte indicazioni, evidenziano una realtà differente.

Né è possibile accedere – secondo la Corte – alla chiave di lettura offerta dagli interessati sulla pretesa natura non dispositiva dell’art. 3 L. n. 396/1967[2], in quanto tale disposizione alla sua lettera b) attribuisce alla competenza professionale del biologo la valutazione dei bisogni energetici e nutritivi dell’uomo, previsione di ampia portata e rispetto alla quale non sussiste il presupposto di fatto – rinvenibile nell’esercizio non esclusivo dell’attività – che secondo le indicazioni della nota sentenza delle Sezioni Unite (23/3/2012, n. 11545), in forza di quanto evocato dai ricorrenti, escluderebbe nella specie la configurabilità del reato.

Tale arresto invero si confrontava con la disciplina in tema di contabilità e dichiarazione dei redditi, attività non esclusiva dei dottori commercialisti o dei ragionieri, ben potendo anche essere rimessa alla cura del singolo, non dotato di titolo abilitativo, che pertanto può integrare il reato di esercizio abusivo della professione solo se riguarda attività prestata con carattere di continuità e professionalità.

Al contrario, nel caso concreto, l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatte salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, proprio per le ricadute in termini di salute pubblica che tali prescrizioni assumono, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario, quali i ricorrenti.

In conclusione, la Cassazione ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

[1] Art. 348 c.p.: «Abusivo esercizio di una professione. – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 ad euro 516.

[2] «Oggetto della professione. – Formano oggetto della professione di biologo: 

  1. a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  2. b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
  3. c) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;
  4. d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
  5. e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  6. f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  7. g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
  8. h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
  9. i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L’elencazione di cui al presente articolo non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell’albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti».